Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno, inferiore al minimo previsto dalla legge professionale, è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell’ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall’ordinamento, e cioè la censura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Alessandria, 1o ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Danovi), sentenza del 20 gennaio 1997, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 20 Gennaio 1997 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 10 Ottobre 1993 (sospensione)
0 Comment