Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzione della cancellazione – Legittimità.

Le sanzioni da applicare al professionista resosi responsabile degli illeciti disciplinari, stabilite dall’art. 40 l.p. come modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 91, sono: l’avvertimento, la censura, la sospensione, la cancellazione e la radiazione. È pertanto legittima l’inflizione della sanzione della cancellazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 30 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Panuccio), sentenza del 11 novembre 1998, n. 141

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 11 Novembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 30 Giugno 1997
Giurisprudenza CNF

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