Ancorché l’esito assolutorio al quale il CNF sia pervenuto in ordine ad un capo di incolpazione oggetto di ricorso imponga di riparametrare la sanzione della radiazione inflitta dal COA, deve comunque essere irrogata una severa sanzione ablativa (nella specie, la misura, meno grave, della cancellazione) in presenza dell’indubbio peso di ciascuno degli addebiti disciplinari per i quali è stata raggiunta la prova e dell’accertata particolare gravità del complessivo comportamento professionale dell’incolpato che reiteratamente abbia disatteso quei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve ispirarsi l’agire dell’avvocato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 11 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 30 settembre 2008, n. 97
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 30 Settembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 11 Maggio 2007
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