Nel procedimento disciplinare è legittima la comunicazione del rinvio d’ufficio dell’udienza, effettuata a mezzo di telegramma spedito all’incolpato, la cui presenza in udienza, peraltro, sana ogni eventuale vizio di notifica. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 10 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 12 giugno 2003, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 12 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 10 Novembre 2000 (censura)
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