Atteso che l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti o l’eventuale dichiarazione delle parti di essere pervenute ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 8 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 04 Giugno 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 08 Marzo 2007
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