L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 5 giugno 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 14 luglio 2003, n. 225
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 14 Luglio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 05 Giugno 2000
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