Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati non è previsto l’uso di forme rigide, e non può ritenersi verificata alcuna irritualità allorché il consiglio, nell’ambito della sua discrezionalità, predisponga forme e termini tali che, in complesso, risulti all’incolpato assicurato il diritto alla difesa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pavia, 26 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. GALATI), sentenza del 7 maggio 1997, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 07 Maggio 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 26 Gennaio 1995 (sospensione)
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