L’istanza di ricusazione deve presentarsi, a pena di inammissibilità, mediante atto sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale, da depositarsi nella segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 7 giugno 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 275
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 275 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 07 Giugno 2002 (avvertimento)
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