L’istanza di ricusazione deve presentarsi, a pena di inammissibilità, mediante atto sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale da depositarsi presso la segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 106
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 28 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 15 Novembre 1997
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