Nel procedimento disciplinare l’eccezione di ricusazione può essere proposta fino al giorno precedente l’udienza ed i motivi di ricusazione sono quelli tassativamente indicati dall’art. 51 c.p.c. (Non rientra pertanto tra le cause di ricusazione la pretesa disparità di trattamento indicata per essere stata una fattispecie, di maggior gravità, trattata con sanzione più tenue). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 26 ottobre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Mazzarolli), sentenza del 27 maggio 1997, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 27 Maggio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 26 Ottobre 1997
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