Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Sospensione del procedimento ipso iure – Non sussiste.

La mera proposizione dell’istanza di ricusazione non determina l’automatica sospensione del procedimento disciplinare, occorrendo al contrario che l’istanza sia proposta nel rispetto delle condizioni e dei termini prescritti nonché nell’ambito delle ipotesi per le quali è contemplata, con la conseguenza che, ove se ne accerti l’inammissibilità, il procedimento può continuare (salva la facoltà di sottoporre il giudizio di inammisibilità al Consiglio nazionale forense). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 10 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 8 febbraio 1999, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 08 Febbraio 1999 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 10 Dicembre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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