Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati la proposizione dell’istanza di ricusazione non ha automaticamente l’effetto sospensivo, potendo l’organo innanzi al quale l’istanza viene proposta valutare l’ammissibilità e, ove ritenga in forza di una sommaria valutazione che della ricusazione manchino ictu oculi i requisiti formali, disporre la prosecuzione del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trieste, 24 maggio 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 14 aprile 2004, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 14 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 24 Maggio 1997
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