Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Ricusazione per aver espresso un parere nei confronti dei motivi di impugnazione del ricorso in una precedente decisione – Inammissibilità.

In materia di ricusazione, il fatto che taluni componenti del Collegio abbiano già espresso un parere nei confronti dei motivi di impugnazione del ricorso in una precedente decisione, provvedendo a rigettare l’impugnativa, non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c., né può esservi analogicamente ricondotto, atteso che nessuna incompatibilità al giudizio deriva dal solo fatto di avere esercitato la funzione giurisdizionale nell’ambito di procedimento diverso da quello in esame, ancorché concernente il medesimo soggetto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. STEFENELLI), sentenza del 29 maggio 2006, n. 34

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 29 Maggio 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment