Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Ricusazione intero C.d.O. – Inammissibilità – Istanza presentata individualmente nei confronti di tutti i consiglieri – Inammissibilità.

Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Suprema corte, la ricusazione dell’intero collegio, ed è equiparabile a questa l’ipotesi in cui sia stato presentato un ricorso assolutamente uguale per ciascun componente del collegio essendo evidente come nel caso in questione si sia inteso, con l’istanza “fotocopia” ricusare non il singolo consigliere ma, di fatto, il collegio nel suo complesso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trieste, 7 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 14 aprile 2004, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 14 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Giugno 1997
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment