In capo al Consiglio Nazionale Forense non può ritenersi demandata, quale organo sovraordinato, alcuna competenza in tema di ricusazione, dovendo pertanto essere pronunziata sentenza di non luogo a procedere con rimessione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati distrettuale competente a decidere sia sulla ricusazione sia sul merito. Qualora a seguito della ricusazione dell’intero C.d.O. venga a mancare, come nella specie, il numero prescritto per la composizione del Collegio, la competenza a decidere spetta inderogabilmente al Consiglio dell’Ordine costituito nella Sede della Corte di Appello in virtù dell’obbligo derivante dall’art. 2, co. 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 597/1947. (Dichiara non luogo a procedere sull’istanza di ricusazione intero C.d.O. di Tivoli, 4 dicembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 213
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 13 Dicembre 2010 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 04 Dicembre 2009
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