Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. C.p.S. n. 597/1947, la competenza a decidere sulla ricusazione spetta al consiglio costituito nella sede della Corte d’Appello. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, e disposta la trasmissione degli atti al Consiglio territoriale competente, avverso la delibera con cui il C.d.O. disponga l’invio degli atti al C.N.F. a seguito dell’istanza di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti di tutti i componenti del C.O.A. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 6 febbraio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 12 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 06 Febbraio 2009
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