Nel procedimento disciplinare non è necessaria la procura speciale o la firma dell’incolpato per la presentazione dell’istanza di ricusazione quando la stessa sia proposta dal difensore per motivi afferenti ai suoi rapporti personali con i consiglieri ricusati. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 14 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 287
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 287 del 01 Ottobre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 14 Maggio 1999
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