L’istanza di ricusazione deve presentarsi, a pena di inammissibilità, mediante atto sottoscritto dalla parte o da procuratore speciale, da depositarsi nella segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trieste, 24 maggio 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 14 aprile 2004, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 14 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 24 Maggio 1997
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