Il giudice che si astiene o è ricusato nell’ambito di un procedimento non perde la capacità di giudicare in un diverso procedimento relativo allo stesso soggetto salvo l’ipotesi di una nuova ricusazione o astensione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Ottobre 1991 (sospensione)
0 Comment