Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Motivi – Tassatività.

E’ inammissibile la proposizione dell’istanza di ricusazione presentata per motivi diversi da quelli previsti dall’articolo 51 c.p.c.. La legge, infatti, si preoccupa di dettare alcune norme destinate a garantire l’imparzialità del giudice, intesa come posizione di assoluta indifferenza ed equidistanza dalle posizioni delle parti così consentendo che al giudice attraverso gli istituti della astensione o della ricusazione siano sottratte quelle cause nelle quali potrebbe obbiettarsi della sua imparzialità, laddove fossero presenti le ipotesi tassativamente previste nel codice di rito. (Nella specie il ricorrente aveva addotto come causa di ricusazione un semplice scambio di battute). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 106

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 28 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 15 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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