La grave inimicizia, che può essere eccepita come motivo di ricusazione si riferisce a rapporti estranei al processo, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o avversione pregiudicanti l’imparzialità del giudice e non può, invece, se non per situazioni eccezionali e patologiche, originare dalla attività giurisdizionale del giudicante medesimo. (Nella specie è stata ritenuta inammissibile l’istanza di ricusazione proposta avverso il giudice di cui si denunciava la grave inimicizia per aver, nell’esercizio della sua attività giurisdizionale, concesso all’esponente l’autorizzazione ad estrarre copia del verbale di causa). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 17 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 26 Gennaio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Febbraio 1997
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