E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione del C.d.O. che decide su una istanza di ricusazione. Infatti, gli atti impugnabili avanti al C.N.F, sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli dell’ordine, i conflitti di competenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 9 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 26 Gennaio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 09 Gennaio 1999
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