Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione intero C.d.O. – Inammissibilità.

La deliberazione del C.d.O. sull’istanza di ricusazione presentata dall’imputato nei confronti di un consigliere dell’ordine non è necessaria nell’ipotesi in cui il consigliere ricusato, a seguito della predetta istanza, dichiari di astenersi e non partecipi al procedimento disciplinare per il quale la ricusazione sia stata presentata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 agosto 2004)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 03 Maggio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Agosto 2004
Giurisprudenza CNF

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