Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della corte di cassazione, la ricusazione dell’intero collegio (anche se il professionista ha proposto istanza separata per ciascun componente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 30 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 155
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 12 Ottobre 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 30 Maggio 1996
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