L’impugnazione al C.N.F., proposta avverso le decisioni del C.d.O. in materia di ricusazione ed astensione, non sospende il corso del procedimento disciplinare in relazione al quale siano state adottate. Nella fattispecie, infatti, già regolamentata dalla normativa propria del procedimento disciplinare forense, ex art. 53 r.d. n. 37/1934, non può applicarsi per analogia la normativa prevista dal codice di procedura penale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 106
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 28 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 15 Novembre 1997
0 Comment