Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Corte di cassazione, la ricusazione dell’intero C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 agosto 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 03 Maggio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Agosto 2004
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