Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione di un consigliere – Conseguente astensione – Omessa delibera del C.d.O. sulla istanza di ricusazione – Legittimità.

Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Corte di cassazione, la ricusazione dell’intero C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 agosto 2004)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 03 Maggio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Agosto 2004
Giurisprudenza CNF

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