Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione di tutti i singoli componenti il collegio – Istanze fotocopia – Ricusazione intero C.d.O. – Inammissibilità.

Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Suprema corte di cassazione, la ricusazione dell’intero collegio, anche se il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di identico contenuto per ciascun componente (istanze fotocopia). Dal contenuto delle stesse, infatti, tutte uguali, si manifesta palese la volontà del ricorrente di ricusare non il singolo consigliere ma, di fatto, l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti al quale doveva essere celebrato il procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 1 giugno 1998)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 10 novembre 2005, n. 146

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 01 Giugno 1998
Giurisprudenza CNF

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