Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Corte suprema di cassazione, la ricusazione dell’intero collegio, anche se il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di identico contenuto, per ciascun componente (istanze fotocopia). Dal contenuto delle stesse, infatti, tutte uguali, si manifesta palese la volontà del ricorrente di ricusare non il singolo consigliere ma di fatto l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti al quale doveva essere celebrato il procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 17 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 26 Gennaio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Febbraio 1997
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