Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione dell’organo chiamato a decidere sulla ricusazione – Inammissibilità.

E’ inammissibile la ricusazione proposta contro l’organo chiamato a decidere sulla impugnazione del provvedimento relativo alla ricusazione già proposta. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 10 ottobre 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 80

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 23 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 10 Ottobre 2002
Giurisprudenza CNF

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