Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Corte di cassazione, la ricusazione di un intero collegio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 17 Novembre 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 11 Dicembre 1999
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