Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione del giudice – Motivi – Grave inimicizia – Contenuto.

Non costituisce motivo valido di ricusazione l’attività da ciascun consigliere svolta quale componente del consiglio territoriale e riguardante l’archiviazione di un esposto presentato dall’attuale ricorrente nei confronti di un altro professionista, e rientrante nell’esercizio di un potere conferito dalla legge. La grave inimicizia, infatti, che può essere eccepita come motivo di ricusazione se si riferisce a rapporti esterni al processo, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o avversione pregiudicanti l’imparzialità del giudice e non può invece, se non per situazioni eccezionali e patologiche, originare dalla attività giurisdizionale del giudicante medesimo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 1 giugno 1998)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 10 novembre 2005, n. 146

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 01 Giugno 1998
Giurisprudenza CNF

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