Per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che prevede la necessità di rinvenire nell’ordinamento forense la specifica norma che consenta l’impugnazione della decisione, è inammissibile il ricorso avverso la decisione con la quale il C.d.O. a cui siano stati inviati gli atti relativi alla ricusazione dei componenti di altro consiglio, dichiari l’insussistenza dei motivi di ricusazione e rinvii per la decisione al C.d.O. originario. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 23 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 295
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 295 del 24 Ottobre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 23 Ottobre 2000
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