La decisione adottata dal C.d.O. in merito alla ritualità del giudizio e quindi relativa a questioni processuali è valida anche se adottata in assenza del difensore e senza l’audizione dell’incolpato. La presenza dell’incolpato, infatti, non è necessaria in relazione a qualsiasi questione che venga risolta e decisa nel corso del procedimento ma esclusivamente in merito agli addebiti contestati nei capi di incolpazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trieste, 24 maggio 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 14 aprile 2004, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 14 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 24 Maggio 1997
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