Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione componenti C.d.O. – Decisione sulla inesistenza dei motivi di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità

Per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, non è ricorribile al C.N.F. la decisione con la quale il C.d.O. a cui siano stati inviati gli atti relativi alla ricusazione dei componenti di un altro C.d.O., dichiari l’insussistenza dei motivi di ricusazione e rinvii per la decisione al C.d.O. originario. I procedimenti relativi alla ricusazione e astensione hanno, infatti, natura interna amministrativa e si concludono con atti di natura strumentale privi di efficacia decisoria e come tali inidonei ad incidere su questioni di competenza essendo rivolti alla sostituzione della persona fisica del giudice nell’ambito del medesimo ufficio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 19 novembre 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 16 marzo 2004, n. 39

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 16 Marzo 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 19 Novembre 1999
Giurisprudenza CNF

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