Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione componenti C.d.O. – Astensione – Mancanza del numero legale – Competenza a decidere sulla ricusazione del C.d.O. più vicino – Insussistenza dei motivi – Rinvio al C.d.O. originario.

Quando il consiglio dell’ordine che procede disciplinarmente non abbia più, per effetto della obbligatoria astensione dei componenti ricusati, il numero legale sufficiente per procedere alla decisione è competente, ai sensi del combinato disposto degli art. 59 r.d.l. 37/1934 e 2 d.l. 597/1947, il consiglio dell’ordine più vicino al quale vanno perciò trasmessi gli atti del procedimento (perché decida sulla sussistenza dei motivi di ricusazione). Se tale consiglio riterrà la insussistenza dei motivi di ricusazione rimetterà gli atti al consiglio dell’ordine di provenienza che dovrà decidere nel merito del procedimento. (Dichiara inammissibili i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Perugia, 21/28 febbraio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 28 novembre 2000, n. 222

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 28 Novembre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Febbraio 1997
Giurisprudenza CNF

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