Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Astensione dei componenti ricusati – Mancanza del numero legale – Competenza a decidere del C.d.O. più vicino.

Quando viene meno il numero legale dei consiglieri, per effetto dell’astensione dei componenti ricusati, è competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 56 r.d.l. n 37/1934 2 d.l. n. 597/1947, il consiglio dell’ordine costituito nella sede della Corte d’appello più vicina al quale vanno perciò trasmessi gli atti del procedimento, che valuterà discrezionalmente la fondatezza dell’istanza di ricusazione e provvederà alla decisione nel merito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 26 giugno 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 04 Febbraio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 26 Giugno 2001
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment