Quando viene meno il numero legale dei consiglieri, per effetto dell’astensione dei componenti ricusati, è competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 56 r.d.l. 37/1934 e 2 d.l. 597/1947, il consiglio dell’ordine più vicino, al quale vanno perciò trasmessi gli atti del procedimento, che valuterà discrezionalmente la fondatezza dell’istanza di ricusazione e provvederà alla decisione nel merito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 11 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 124
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 27 Settembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 11 Novembre 1996
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