Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Astensione dei componenti ricusati – Mancanza del numero legale – Competenza a decidere del C.d.O. più vicino.

Quando il C.d.O. che procede disciplinarmente non ha più, per effetto della obbligatoria astensione dei componenti ricusati, il numero legale sufficiente per procedere alla decisione, è competente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 r.d.l. 37/1934 e 2 d.l. 597/1947, il consiglio dell’ordine più vicino, al quale vanno perciò trasmessi gli atti del procedimento. (Dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione proposta avverso C.d.O. di Trani).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 28 maggio 1999, n. 69

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 28 Maggio 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 28 Maggio 1998
Giurisprudenza CNF

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