Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione

Conformemente ad un consolidato insegnamento giurisprudenziale, spetta allo stesso giudice dinanzi al quale l’istanza di ricusazione viene proposta il potere di sindacarne l’ammissibilità e, quindi, di procedere oltre nel giudizio, senza sospenderlo in caso di ritenuta manifesta inammissibilità; deve pertanto ritenersi corretta la determinazione del Consiglio territoriale, una volta ritenuta l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione, di istruire il procedimento disciplinare e deciderlo nel merito, essendo legittima la decisione sull’istanza mediante procedura camerale “de plano”, senza la partecipazione delle parti, quando la stessa sia manifestamente inammissibile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 10 maggio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Tirale), sentenza del 22 aprile 2008, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 10 Maggio 2007
Giurisprudenza CNF

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