Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Patrocinio difensore non iscritto all’Albo speciale dei Cassazionisti – Inammissibilità

Il ricorso al CNF, svolto nell’interesse di chi non sia iscritto all’albo ordinario, deve essere presentato, per essere ammissibile, da un avvocato iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti. Ciò in quanto l’art. 86 c.p.c. va correlato con le norme speciali previste dall’Ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del r.d.l. n. 37/1934. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nola, 12 dicembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 22 aprile 2008, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera del 12 Dicembre 2006
Giurisprudenza CNF

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