La parte, quando abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente senza il ministero di altro difensore, potendo altresì, ai fini della proposizione del ricorso al CNF, conferire mandato ad un avvocato iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati all’esercizio della funzione difensiva davanti alle Magistrature superiori, come si ricava dal disposto dell’art. 60 del r.d., n. 37/1934. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente che non abbia sottoscritto il ricorso personalmente ed abbia altresì dato mandato ad altro professionista non abilitato all’esercizio della difesa dinanzi al CNF, poiché non iscritto nell’albo speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Venezia, 4 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 210
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 10 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 04 Dicembre 2006
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