E’ inammissibile il ricorso, proposto avverso la decisione con cui il C.d.O. disponga la sospensione cautelare dall’esercizio della professione, sottoscritto sia dal ricorrente, privo di jus postulandi in virtù della immediata esecutività del provvedimento e quindi non legittimato alla proposizione in proprio dell’impugnazione, sia dal suo difensore che all’epoca della sottoscrizione non risulti iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 24 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 140
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 12 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 24 Marzo 2009
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