Il professionista incolpato può svolgere la difesa davanti al CNF o personalmente – se iscritto regolarmente all’Albo degli Avvocati – o a mezzo di avvocato abilitato all’esercizio professionale innanzi alle giurisdizioni superiori. Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall’incolpato privo di di jus postulandi, per non essere iscritto, al tempo della proposizione del ricorso, in nessun albo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 7 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI, rel. BASSU), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 198
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 28 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 07 Novembre 2005
0 Comment