E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente ed esclusivamente da professionista privo dello jus postulandi ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, in quanto radiato, e non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 26 novembre 2007)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 31 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 26 Novembre 2007
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