Nel giudizio dinanzi al CNF l’incolpato può difendersi da sé medesimo se in possesso dello jus postulandi, per essere ancora iscritto nell’albo professionale; perde pertanto tale jus postulandi l’avvocato che sia stato cancellato o radiato dall’albo, con conseguente inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 20 giugno 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 25 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 20 Giugno 2001
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