Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto dall’incolpato privo di jus postulandi – Inammissibilità.

Nel giudizio dinanzi al CNF l’incolpato può difendersi da sé medesimo se in possesso dello jus postulandi, per essere ancora iscritto nell’albo professionale; perde pertanto tale jus postulandi l’avvocato che sia stato cancellato o radiato dall’albo, con conseguente inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 20 giugno 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 144

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 25 Settembre 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 20 Giugno 2001
Giurisprudenza CNF

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