Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Revoca del provvedimento da parte del CdO – Cessazione materia contendere.

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, qualora, nelle more del procedimento, pervenga al CNF una comunicazione dalla quale risulti la revoca, da parte del C.d.O. territoriale, della misura della sospensione cautelare dall’esercizio della professione per sopravvenuta insussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge, atteso che il provvedimento contro il quale si chiedeva l’intervento del Consiglio non è più in essere. (Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 20 settembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 10 novembre 2006, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 10 Novembre 2006 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 20 Settembre 2005
Giurisprudenza CNF

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