Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Redazione e sottoscrizione del ricorso da parte di difensore privo di procura speciale – Inammissibilità

Va dichiarato inammissibile il ricorso redatto e sottoscritto dal solo difensore dell’incolpato che risulti sfornito della procura speciale di quest’ultimo, mancante sia a margine sia in calce al ricorso medesimo, né contenuta, nella forma notarile, in atto separato ed allegato.
Essendo espressamente prevista dall’art. 60 del R.D. n. 37/1934 l’assistenza del professionista incolpato da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 R.D. n. 1578/1933 munito di mandato speciale, la sottoscrizione del ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte soltanto di un difensore privo di mandato speciale comporta l’inammissibilità del ricorso medesimo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 8 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 08 Aprile 2009
Giurisprudenza CNF

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