Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Praticante avvocato – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.

Benché i provvedimenti del Consiglio dell’Ordine possano essere impugnati personalmente dall’interessato anche se non iscritto nell’albo speciale degli avvocati ammessi alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori – quale è appunto quella del Consiglio nazionale forense -, è altrettanto incontestabile che tale diritto, concesso in eccezione ai principi che regolano l’assistenza davanti alle giurisdizioni superiori, è condizionato dall’iscrizione del ricorrente in un albo ordinario che lo autorizzi all’esercizio delle funzioni di avvocato. Il ricorrente, pertanto, qualora sia iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può difendersi personalmente, dovendo munirsi di difensore iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio della funzione difensiva davanti alle Giurisdizioni superiori, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto dello jus postulandi. (Dichiara inammissibile i ricorsi avverso il silenzio e la decisione del C.d.O. Ancona, 10 novembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 207

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 10 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 10 Novembre 2006
Giurisprudenza CNF

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