Il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal solo interessato praticante avvocato è inammissibile, atteso che, in virtù della necessaria correlazione dell’art. 86 c.p.c. con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e con l’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, lo svolgimento della difesa e l’assunzione del patrocinio innanzi al Consiglio è consentita unicamente ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo. Siffatta preclusione, peraltro, non determina alcun vulnus agli artt. 3 e 24 Cost., stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l’esigenza di una difesa tecnica, affidata ad un soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 7 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 10 novembre 2006, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 10 Novembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 07 Novembre 2005
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