Ai sensi dell’art. 60 del r.d. n. 37/1934, nel procedimento davanti al Consiglio nazionale il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, munito di mandato speciale. Il ricorso proposto al C.N.F. va pertanto dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale nel procedimento di impugnazione, allorquando il ricorrente, come nella specie, abbia conferito mandato speciale ad un avvocato che risulti non iscritto nell’albo speciale di cui al citato art. 33, né l’atto risulti sottoscritto dal ricorrente stesso, a nulla rilevando la nomina di altro difensore depositata in cancelleria. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 30 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 164
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 18 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 30 Maggio 2007
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